Regolamento provinciale approvato con DCP 57/2020

Prolungamento del termine del 20 febbraio p.v. per la presentazione della garanzia finanziaria di cui al regolamento provinciale approvato con DCP 57/2020 – Savona

La Provincia di Savona comunica che le Aziende interessate ad una proroga,devono attivarsi singolarmente, scrivendo direttamente alla Provincia di Savona, entro il 20 febbraio p.v..

Pertanto, non potendo concedere una proroga generica dei termini di cui al regolamento, la Provincia di Savona si rende tuttavia disponibile per affrontare e superare eventuali criticità manifestate entro il termine del 20 febbraio p.v. e dietro istanza motivata, a concedere la proroga

Delibera Albo Gestori Ambientali n. 4 del 22 dicembre 2020

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Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020

Sul sito dell’Albo Gestori Ambientali è’ stato pubblicata la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.

Viene chiarito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

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((Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui  all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione Descrizione EER
RIFIUTI ORGANICI     Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti biodegradabili 200201
Rifiuti dei mercati 200302
 
CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101
  Carta e cartone 200101
PLASTICA Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139
 
LEGNO Imballaggi in legno 150103
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138
 
METALLO Imballaggi metallici 150104
Metallo 200140
 
IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105
 
MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106
 
VETRO Imballaggi in vetro 150107
Vetro 200102
 
TESSILE Imballaggi in materia  tessile 150109
Abbigliamento 200110
Prodotti tessili 200111
 
TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* 080318
 
INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307
 
 VERNICI, INCHIOSTRI,  ADESIVI E RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 200128
 
DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130
 
ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203
 
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani  indifferenziati 200301

Rimangono esclusi i  rifiuti  derivanti  da  attivita’  agricole  e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.))

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((Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono rifiuti  di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2 Cinematografi e teatri.
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5 Stabilimenti balneari.
6 Esposizioni, autosaloni.
7 Alberghi con ristorante.
8 Alberghi senza ristorante.
9 Case di cura e riposo.
10 Ospedali.
11 Uffici, agenzie, studi professionali.
12 Banche ed istituti di credito.
13 Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16 Banchi di mercato beni durevoli.
17 Attivita’ artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere, estetista.  
18 Attivita’  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico, fabbro, elettricista.
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20 Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22 Mense, birrerie, hamburgerie.
23 Bar, caffe’, pasticceria.
24 Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi, generi alimentari.
25 Plurilicenze alimentari e/o miste.
26 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27 Ipermercati di generi misti.
28 Banchi di mercato generi alimentari.
29 Discoteche, night club.

 Rimangono  escluse  le  attivita’  agricole  e  connesse   di   cui all’articolo 2135 del codice civile.

Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a cui sono analoghe.))

(137))

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AGGIORNAMENTO (137)

  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l’art. 6, comma 5) che “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio  di gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento operativo delle attivita’ alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli

allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8  presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021″.

D.Lgs. 116_2020 – Recepimento delle Direttive Europee sui rifiuti e sugli imballaggi.

D.Lgs. 116_2020 – Recepimento delle Direttive Europee sui rifiuti e sugli imballaggi.

Con il Decreto vengono modificate e introdotte nuove definizioni.

In particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies

Le implicazioni di tali modifiche, in relazione alle imprese di raccolta e trasporto di rifiuti,  possono essere riassunte come segue:

– i rifiuti sopra riportati (Allegato L-quater) dal 01 gennaio 2021 (salvo proroghe) potranno essere conferiti dalle imprese di cui sopra (Allegato L-quinquies) esclusivamente alle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 1 (Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (R.U.)).

Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003 dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119

Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003 dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119

In data 12 settembre è stato pubblicato  il D.Lgs. 119/2020  recante “Attuazione dell’articolo 1 della Direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”.

Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 27 settembre e introduce alcune modifiche al D.Lgs. 209/03.

Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003:

Art. 5 c. 5

Convenzione con il Produttore di autoveicoli in caso di consegna del veicolo da parte del detentore alla concessionaria o succursale della casa che provvederà alla radiazione al PRA.

Art. 5 c. 8

30  gg di tempo per la radiazione al PRA

Art. 5 c. 10

Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato

sull’apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso (in attesa di apposito Decreto)

Art. 6 c. 2 l. a)

Effettuare entro dieci giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA

Art. 6 c. 1 l. e-bis)

Eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e) , consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

Art. 7 c. 2 bis

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti

Albo Gestori Ambientali – Rinnovo iscrizioni categoria 2 bis

Albo Gestori Ambientali – Rinnovo iscrizioni categoria 2 bis

Si ricorda a tutte le imprese iscritte in cat. 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale.

Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.
Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu “Pratiche Telematiche” della vostra area riservata su questo sito web.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).
Prima dell’invio della domanda di rinnovo, si invita l’impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.