Pratiche AMBIENTALI

Globa Consulting sas – Pratiche ambientali.

Pratiche AMBIENTALI, MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), Autorizzazioni, Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

PRATICHE AMBIENTALI PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI

Grazie ai nostri tecnici e ad una consolidata rete di specialisti, Global Consulting sas è in grado di fornire assistenza qualificata su una vasta gamma di tematiche ambientali:

Impianti di recupero/trattamento rifiuti speciali

Impianti di smaltimento rifiuti speciali

Impianti mobili di trattamento rifiuti speciali

Impianti di trattamento veicoli a fine vita (ELV)

Consulenza e assistenza per le pratiche autorizzative ambientali.

  • AIA, AUA, relazione di riferimento,
  • valutazione impatto ambientale VIA e VAS,
  • emissioni in atmosfera,
  • scarichi idrici,
  • rifiuti,
  • rumore,
  • inquinamento suolo e sottosuolo.
  • consulenze ed assistenza tecnica per le scritture ambientali, la compilazione dei formulari (FIR) e allegati VII al Reg. CE 1013/06  e per la gestione dei registri di carico e scarico.
  • affiancamento per la classificazione dei rifiuti (codici CER/codici EER)
  • compilazione ed inoltro della dichiarazione annuale MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale). Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.

    Chi deve presentare il MUD?:

    • Le aziende che producono rifiuti pericolosi
    • Le aziende con più di 10 dipendenti che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e/o artigianali, attività di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da trattamenti e depurazione delle acque e da abbattimento dei fumi.
    • Le aziende che fanno attività di raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti.
    • Le aziende che trasportano i propri rifiuti pericolosi con iscrizione semplificata all’Albo Gestori Ambientali categoria 2-bis.
    • I commercianti e gli intermediari di rifiuti che operano senza detenzione degli stessi iscritti in Categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali

    Chi è escluso dalla presentazione del MUD?:

    • Le aziende che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con
      iscrizione all’Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis.
    • Le aziende che producono rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti; attenzione che per tali soggetti, individuati dall’art. 184 comma 3 lettere c)  d) e g), rimane l’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico.
    • Le aziende che producono rifiuti pericolosi, ma che li smaltiscono attraverso il servizio pubblico di raccolta con un’apposita convenzione
    • Gli imprenditori agricoli con volume di affari non superiore a 8.000 euro
    • Le imprese agricole (come definite nell’art. 2135 del Codice Civile)
    • I soggetti che esercitano attività comprese nei codici ATECO 96.02.012, 96.02.023 e 96.09.024 che producono rifiuti pericolosi come aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.

    Si può ancora presentare la “comunicazione semplificata” e a quali condizioni?:

    • Si tratti di soli soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 7 tipologie diverse di rifiuti da dichiarare.
    • Per ogni tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione, si utilizzino non più di tre trasportatori.
    • Per ogni tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione non vi siano state più di tre destinazioni, e tutte in Italia. La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da chi conferisce i rifiuti all’estero.
    • Eventuali trasporti di rifiuti non pericolosi eseguiti in proprio dal dichiarante (con iscrizione all’Albo gestori ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis) per i quali la fase di trasporto in conto proprio non è oggetto di comunicazione.
    • Il dichiarante non abbia svolto nell’unità locale alcuna attività di recupero o smaltimento.

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REGOLAMENTO UE 333/11 (recupero rottami ferrosi)

REGOLAMENTO UE 715/13 (rame) Dal 01 gennaio 2014 anche per i rottami di rame, come già avviene per i rottami metallici (Regolamento 333/2011/UE) e di vetro (Regolamento 1179/2012/UE), sarà necessario rispettare nuove condizioni per cessare di considerarli rifiuti.

Sistema di gestione per la Qualità – Regolamenti (UE 333/11 – UE 715/13)