Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento al D. Lgs 116 del 2020”

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Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento al D. Lgs 116 del 2020”

Dal 1 settembre 2021 i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotti dall’articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (es. appalti Comunali per la RSU e/o differenziata ecc.) ai sensi dell’art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e s.m.i.

Esempio 1:

Caso 1)

Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che  non intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani) bensì ad un soggetto privato.

– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 4

Caso 2)

Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani).

– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 1

Esempio 2:

Trasporto di rifiuto CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).

Se affidati al servizio di raccolta comunale il trasporto deve essere effettuato con  la categoria 1, se affidato a soggetti privati (imprese) per il recupero/smaltimento il trasporto deve essere effettuato con la categoria 4.

Iscrizione “White List” per le imprese.

Iscrizione “White List” per le imprese.

Presso la Prefettura  è istituito dal 14 agosto 2013 l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”) previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, come modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016 pubblicato in G.U. il 31 gennaio 2017.
L’elenco è stato nuovamente modificato con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) introdotto dalla Legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, che prevede l’inserimento di nuove attività nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”).

Nei settori “a rischio”,  è stata inserita questa voce:

• servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

Consigliamo  quindi di contattare la Prefettura di competenza e procedere (se del caso) con la richiesta di iscrizione.

D.L. 77/21 contenente la Governance del Piano nazionale di rilancio

D.L. 77/21 contenente la Governance del Piano nazionale di rilancio

E’ stato pubblicato il D.L. 77/21 contenente la Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Principali novità introdotto dal Decreto:

  • Rifiuti ex assimilati: con l’articolo 36, comma 1, lettera a) viene eliminato il termine “assimilati” dal 152/06
  • End of Waste: in caso di mancanza dei criteri nazionali o europei l’articolo 35  inserisce  l’obbligo di assoggettare tale cessazione ad un parere di ISPRA e/o ARPA
  • Rifiuti – Responsabilità: l’articolo 36, comma 1, lettera c), prevede l’attestazione di avvio a anche a recupero e non solo a smaltimento come precedentemente indicato dall’articolo 185 del Dlgs 152/2006
  • Procedure di VIA, l’articolo 22 e l’articolo 23 introducono due nuovi procedimenti, il PUA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale) e il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) .

ViViFir: Formulario Vidimato Elettronicamente

ViViFir: Formulario Vidimato Elettronicamente

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo, attivo dal giorno 08/03/2021.

Per approfondimenti si consiglia la visione del seguente video ufficiale della CCIAA:

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM&feature=youtu.be

Il servizio Vivifir è disponibile al seguente link:

https://vivifir.ecocamere.it/riservata/scrivania

Per ogni dubbio sono presenti una serie di FAQ al seguente indirizzo:

https://vivifir.ecocamere.it/pubblica/faq

La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.

Vi.Vi.Fir è esclusivamente un sistema alternativo di vidimazione dei FIR, non è un applicativo. I FIR vidimati con questo sistema dovranno essere compilati nelle tempistiche e con le medesime modalità dei FIR cartacei che continuano ad essere utilizzabili.

Il vantaggio è dato dal risparmio sull’acquisto dei blocchetti e dalla possibilità di evitare di recarsi fisicamente in CCIAA per la vidimazione.

Albo Gestori Ambientali – Carrozzerie mobili.

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Albo Gestori Ambientali – Carrozzerie mobili.

Lo scorso 2 febbraio 2021 è entrata in vigore la Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 3/2020 che dispone delle modifiche sostanziali sulle modalità di presentazione delle istanze di veicoli dotati di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili, veicoli definiti “veicoli scarrabili”, in quanto dovranno essere indicate le caratteristiche delle carrozzerie mobili distinte in (Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili, Compattatori, Pianali) e i relativi codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti ad esse associati.

Pertanto dal 3 di febbraio 2021 ogni nuovo inserimento di veicoli così tipizzati dovrà essere eseguito secondo le modalità della citata Deliberazione.

Si ricorda inoltre che dal 3 febbraio le attestazioni dei veicoli dovranno essere redatte secondo l’allegato A della relativa Deliberazione

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/097-Del3_24.06.2020.pdf

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei “veicoli scarrabili” già autorizzati , lo stesso dovrà essere effettuato entro il 31/12/2021 “in occasione di variazioni dell’iscrizione” (Art 4 “periodo transitorio”).

Ciò significa che l’aggiornamento potrà avvenire secondo le modalità più gradite all’impresa (con una o più istanze di modifica durante il 2021) purchè presentate entro il 30 novembre 2021 per consentire alla Sezione regionale di rilasciare i provvedimenti aggiornati entro il 31/12/2021.

Ricordo infine che le istanze di rinnovo dell’autorizzazione non consentono alcuna modifica e comunque l’eventuale scadenza delle categorie relative all’autorizzazione al trasporto di rifiuti prima del 30/11/2021 non comportano alcun obbligo di aggiornamento dei veicoli scarrabili