Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali

Incarico Responsabile Tecnico categorie:
Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali

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SERVIZI OFFERTI

La figura del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali riveste un ruolo indispensabile per le imprese che gestiscono rifiuti. Insostituibile per almeno due buoni motivi, entrambi sostanziali.
Il primo, perché la sua presenza all’interno dell’impresa è una condizione imprescindibile, per Legge.
Il secondo per ordine, ma non per importanza, è l’apporto di una conoscenza tecnica ed amministrativa del settore tesa a tutelare l’impresa nell’espletamento della propria attività, garantendo professionalità, qualità e valore aggiunto.

Quali requisiti deve avere il Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali?

Con l’entrata in vigore della Deliberazione Albo n. 6 del 30 maggio 2017 si può delineare, per i soggetti che ricoprono o intendono ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico Albo GA,  il seguente quadro di sintesi:

Responsabili Tecnici già  in essere alla data di entrata in vigore del 16 ottobre 2017.

Potranno continuare ad esercitare la professione per un periodo transitorio* non superiore al quinquennio, ma restano obbligati alle verifiche di aggiornamento che partiranno dal 2 gennaio 2021**. Per categorie diverse e classi superiori dovranno comunque conseguire esame apposito.

Novità: Delibera n. 9 del 28 luglio 2021

*Periodo transitorio posticipato al 16/10/2023

**Verifiche di aggiornamento a partire dal 01/01/2022

Soggetti in possesso di attestati precedenti all’entrata in vigore del 16 ottobre 2017.

Hanno perso il requisito nel caso in cui non fossero già incaricati al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme

Esperienza.

Dopo l’entrata in vigore della nuova norma, a seguito di apposita richiesta, decorrerà dal momento in cui l’Albo la  ufficializzerà con propria Deliberazione.

Esenzione esami per Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali.

Delibera n. 7 del 16 novembre 2022 “Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019”.

Circolare n. 09 del 21/11/2022 – “Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n. 6/2017 in materia di Responsabile Tecnico”

Delibera ANGA n. 4 del 26.07.2023 – Entrata in vigore il 5 settembre 2023 – “Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022”.

Disciplina del Responsabile Tecnico – Dispensa verifiche – Prime indicazioni.

Scadrà il prossimo 16 ottobre 2023 il termine ultimo entro il quale i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica obbligatoria dell’idoneità presso le sedi regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’Albo Gestori Ambientali con i provvedimenti dispone rispettivamente sulla dispensa dagli esami per i rappresentanti legali che svolgono anche il ruolo di responsabili tecnici e fornisce indicazioni operative e idoneità del Responsabile tecnico rifiuti.

Delibera ANGA n. 4 del 26.07.2023  – Introduce delle novità relative alla dispensa dagli esami dei legali rappresentanti che svolgono anche il ruolo di responsabili tecnici.

In particolare, l’Albo fornisce chiarimenti su:

  • Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda (di esenzione) negli ultimi 5 anni ne sia contemporaneamente e ininterrottamente anche responsabile tecnico, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.”

Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante apposito modello e la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità ovvero il provvedimento di Diniego.

Come faccio a verificare se sono esentato dalla verifica dell’Albo Gestori Ambientali? 

– Negli ultimi 16 anni dalla domanda di esenzione sei stato Responsabile Tecnico (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto)?

Se SI  – Passa alla domanda successiva
Se NO – Il 16 ottobre 2023 è  termine ultimo entro il quale sostenere la verifica obbligatoria

– Negli ultimi cinque anni sei stato contemporaneamente e ininterrottamente sia Legale Rappresentante  che Responsabile Tecnico dell’Impresa per cui richiedi l’esenzione?

Se SI  – Puoi richiedere l’esenzione dalla verifica
Se NO – Il 16 ottobre 2023 è  termine ultimo entro il quale sostenere la verifica obbligatoria

VIDEO GUIDA dell’Albo Gestori Ambientali

Esami.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede l’obbligo di una verifica per acquisire, e poi per mantenere, la carica di Responsabile tecnico nelle imprese iscritte all’Albo.  La verifica si compone di 5 moduli.

I Quiz (aggiornati al 21/12/2021)  delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017) sono i seguenti:

Aggiornamento alla data del 15/12/2022

Chiarimenti sui requisiti del responsabile tecnico – Circolare dell’Albo n. 59 del 12 gennaio 2018

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in data 12 gennaio 2018 la Circolare n. 59,  recante “Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, che riguarda i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM n. 120/2014”.

Viene fatta chiarezza su alcuni dubbi che erano sorti in fase di lettura della delibera Albo 30 maggio 2017  inerenti la disciplina del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.

In sintesi:

-fornisce maggiori informazioni sulle verifiche e le disposizioni transitorie dal vecchio al nuovo sistema.

-conferma che il Responsabile Tecnico di un’impresa di trasporto di Rifiuti pericolosi è idoneo anche per il trasporto dei non Pericolosi;

-definisce meglio la disciplina dell’affiancamento al Responsabile Tecnico e la dispensa alle verifiche.

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