Categoria 8

Intermediazione rifiuti – Albo Gestori Ambientali – Categoria 8

La categoria 8 – attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, è operativa dal 18 febbraio 2011, a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40/2011, del comunicato dell’Albo relativo all’emanazione della Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011.
Il Comitato Nazionale con la delibera n. 2 del 15 dicembre 2010 ha stabilito i criteri e i requisiti per l’iscrizione e con la delibera n. 2 del 19 gennaio 2011 ha approvato il modello di domanda di iscrizione all’Albo.

La categoria 8 è suddivisa in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti (non pericolosi e /o pericolosi) complessivamente trattati.

Responsabile tecnico

Le imprese e gli enti che effettuano l’intermediazione senza detenzione di rifiuti devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Requisiti di idoneità tecnica

I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dall’allegato “A” della Delibera n.2/2010 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.

Capacità finanziaria

Per l’intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione l’importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dal Comitato Nazionale (Delibera n.2/2010).

Documenti da presentare:

  • affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
  • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.