Delibera Albo Gestori Ambientali n. 4 del 22 dicembre 2020

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Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020

Sul sito dell’Albo Gestori Ambientali è’ stato pubblicata la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.

Viene chiarito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

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((Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui  all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione Descrizione EER
RIFIUTI ORGANICI     Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti biodegradabili 200201
Rifiuti dei mercati 200302
 
CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101
  Carta e cartone 200101
PLASTICA Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139
 
LEGNO Imballaggi in legno 150103
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138
 
METALLO Imballaggi metallici 150104
Metallo 200140
 
IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105
 
MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106
 
VETRO Imballaggi in vetro 150107
Vetro 200102
 
TESSILE Imballaggi in materia  tessile 150109
Abbigliamento 200110
Prodotti tessili 200111
 
TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* 080318
 
INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307
 
 VERNICI, INCHIOSTRI,  ADESIVI E RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 200128
 
DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130
 
ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203
 
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani  indifferenziati 200301

Rimangono esclusi i  rifiuti  derivanti  da  attivita’  agricole  e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.))

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((Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono rifiuti  di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2 Cinematografi e teatri.
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5 Stabilimenti balneari.
6 Esposizioni, autosaloni.
7 Alberghi con ristorante.
8 Alberghi senza ristorante.
9 Case di cura e riposo.
10 Ospedali.
11 Uffici, agenzie, studi professionali.
12 Banche ed istituti di credito.
13 Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16 Banchi di mercato beni durevoli.
17 Attivita’ artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere, estetista.  
18 Attivita’  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico, fabbro, elettricista.
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20 Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22 Mense, birrerie, hamburgerie.
23 Bar, caffe’, pasticceria.
24 Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi, generi alimentari.
25 Plurilicenze alimentari e/o miste.
26 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27 Ipermercati di generi misti.
28 Banchi di mercato generi alimentari.
29 Discoteche, night club.

 Rimangono  escluse  le  attivita’  agricole  e  connesse   di   cui all’articolo 2135 del codice civile.

Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a cui sono analoghe.))

(137))

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AGGIORNAMENTO (137)

  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l’art. 6, comma 5) che “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio  di gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento operativo delle attivita’ alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli

allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8  presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021″.

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