D.Lgs. 116_2020 – Recepimento delle Direttive Europee sui rifiuti e sugli imballaggi.
Con il Decreto vengono modificate e introdotte nuove definizioni.
In particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies
Le implicazioni di tali modifiche, in relazione alle imprese di raccolta e trasporto di rifiuti, possono essere riassunte come segue:
– i rifiuti sopra riportati (Allegato L-quater) dal 01 gennaio 2021 (salvo proroghe) potranno essere conferiti dalle imprese di cui sopra (Allegato L-quinquies) esclusivamente alle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 1 (Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (R.U.)).