Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003 dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119

Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003 dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119

In data 12 settembre è stato pubblicato  il D.Lgs. 119/2020  recante “Attuazione dell’articolo 1 della Direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”.

Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 27 settembre e introduce alcune modifiche al D.Lgs. 209/03.

Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003:

Art. 5 c. 5

Convenzione con il Produttore di autoveicoli in caso di consegna del veicolo da parte del detentore alla concessionaria o succursale della casa che provvederà alla radiazione al PRA.

Art. 5 c. 8

30  gg di tempo per la radiazione al PRA

Art. 5 c. 10

Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato

sull’apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso (in attesa di apposito Decreto)

Art. 6 c. 2 l. a)

Effettuare entro dieci giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA

Art. 6 c. 1 l. e-bis)

Eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e) , consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

Art. 7 c. 2 bis

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti

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