Albo Gestori Ambientali – Chiarimenti iscrizione nella sottocategoria D7.

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Albo Gestori Ambientali – Circolare n. 11 del 22 novembre 2021  ” Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua – Chiarimenti “

Con la Circolare n. 11 del 22 novembre 2021 l’Albo Gestori Ambientali ha ritenuto di chiarire che, l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all’Albo in quanto attività preliminare alla raccolta.
Analogamente in tutti i casi in cui l’attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all’art. 183, comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D.Lgs 152/2006 non si configura un’attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell’ iscrizione all’Albo.
Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi: la prima di pulizia, con l’uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua, e la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all’ Albo nella pertinente sottocategoria D7.
Nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l’iscrizione all’Albo nella pertinente Categoria 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento al D. Lgs 116 del 2020”

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Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento al D. Lgs 116 del 2020”

Dal 1 settembre 2021 i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotti dall’articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (es. appalti Comunali per la RSU e/o differenziata ecc.) ai sensi dell’art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e s.m.i.

Esempio 1:

Caso 1)

Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che  non intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani) bensì ad un soggetto privato.

– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 4

Caso 2)

Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani).

– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 1

Esempio 2:

Trasporto di rifiuto CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).

Se affidati al servizio di raccolta comunale il trasporto deve essere effettuato con  la categoria 1, se affidato a soggetti privati (imprese) per il recupero/smaltimento il trasporto deve essere effettuato con la categoria 4.

Iscrizione “White List” per le imprese.

Iscrizione “White List” per le imprese.

Presso la Prefettura  è istituito dal 14 agosto 2013 l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”) previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, come modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016 pubblicato in G.U. il 31 gennaio 2017.
L’elenco è stato nuovamente modificato con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) introdotto dalla Legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, che prevede l’inserimento di nuove attività nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”).

Nei settori “a rischio”,  è stata inserita questa voce:

• servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

Consigliamo  quindi di contattare la Prefettura di competenza e procedere (se del caso) con la richiesta di iscrizione.

D.L. 77/21 contenente la Governance del Piano nazionale di rilancio

D.L. 77/21 contenente la Governance del Piano nazionale di rilancio

E’ stato pubblicato il D.L. 77/21 contenente la Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Principali novità introdotto dal Decreto:

  • Rifiuti ex assimilati: con l’articolo 36, comma 1, lettera a) viene eliminato il termine “assimilati” dal 152/06
  • End of Waste: in caso di mancanza dei criteri nazionali o europei l’articolo 35  inserisce  l’obbligo di assoggettare tale cessazione ad un parere di ISPRA e/o ARPA
  • Rifiuti – Responsabilità: l’articolo 36, comma 1, lettera c), prevede l’attestazione di avvio a anche a recupero e non solo a smaltimento come precedentemente indicato dall’articolo 185 del Dlgs 152/2006
  • Procedure di VIA, l’articolo 22 e l’articolo 23 introducono due nuovi procedimenti, il PUA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale) e il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) .

ViViFir: Formulario Vidimato Elettronicamente

ViViFir: Formulario Vidimato Elettronicamente

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo, attivo dal giorno 08/03/2021.

Per approfondimenti si consiglia la visione del seguente video ufficiale della CCIAA:

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM&feature=youtu.be

Il servizio Vivifir è disponibile al seguente link:

https://vivifir.ecocamere.it/riservata/scrivania

Per ogni dubbio sono presenti una serie di FAQ al seguente indirizzo:

https://vivifir.ecocamere.it/pubblica/faq

La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.

Vi.Vi.Fir è esclusivamente un sistema alternativo di vidimazione dei FIR, non è un applicativo. I FIR vidimati con questo sistema dovranno essere compilati nelle tempistiche e con le medesime modalità dei FIR cartacei che continuano ad essere utilizzabili.

Il vantaggio è dato dal risparmio sull’acquisto dei blocchetti e dalla possibilità di evitare di recarsi fisicamente in CCIAA per la vidimazione.