Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento al D. Lgs 116 del 2020”

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Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento al D. Lgs 116 del 2020”

Dal 1 settembre 2021 i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotti dall’articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (es. appalti Comunali per la RSU e/o differenziata ecc.) ai sensi dell’art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e s.m.i.

Esempio 1:

Caso 1)

Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che  non intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani) bensì ad un soggetto privato.

– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 4

Caso 2)

Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani).

– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 1

Esempio 2:

Trasporto di rifiuto CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).

Se affidati al servizio di raccolta comunale il trasporto deve essere effettuato con  la categoria 1, se affidato a soggetti privati (imprese) per il recupero/smaltimento il trasporto deve essere effettuato con la categoria 4.

Iscrizione “White List” per le imprese.

Iscrizione “White List” per le imprese.

Presso la Prefettura  è istituito dal 14 agosto 2013 l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”) previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, come modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016 pubblicato in G.U. il 31 gennaio 2017.
L’elenco è stato nuovamente modificato con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) introdotto dalla Legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, che prevede l’inserimento di nuove attività nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”).

Nei settori “a rischio”,  è stata inserita questa voce:

• servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

Consigliamo  quindi di contattare la Prefettura di competenza e procedere (se del caso) con la richiesta di iscrizione.

ViViFir: Formulario Vidimato Elettronicamente

ViViFir: Formulario Vidimato Elettronicamente

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo, attivo dal giorno 08/03/2021.

Per approfondimenti si consiglia la visione del seguente video ufficiale della CCIAA:

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM&feature=youtu.be

Il servizio Vivifir è disponibile al seguente link:

https://vivifir.ecocamere.it/riservata/scrivania

Per ogni dubbio sono presenti una serie di FAQ al seguente indirizzo:

https://vivifir.ecocamere.it/pubblica/faq

La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.

Vi.Vi.Fir è esclusivamente un sistema alternativo di vidimazione dei FIR, non è un applicativo. I FIR vidimati con questo sistema dovranno essere compilati nelle tempistiche e con le medesime modalità dei FIR cartacei che continuano ad essere utilizzabili.

Il vantaggio è dato dal risparmio sull’acquisto dei blocchetti e dalla possibilità di evitare di recarsi fisicamente in CCIAA per la vidimazione.

Delibera Albo Gestori Ambientali n. 4 del 22 dicembre 2020

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Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020

Sul sito dell’Albo Gestori Ambientali è’ stato pubblicata la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.

Viene chiarito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

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((Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui  all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione Descrizione EER
RIFIUTI ORGANICI     Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti biodegradabili 200201
Rifiuti dei mercati 200302
 
CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101
  Carta e cartone 200101
PLASTICA Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139
 
LEGNO Imballaggi in legno 150103
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138
 
METALLO Imballaggi metallici 150104
Metallo 200140
 
IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105
 
MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106
 
VETRO Imballaggi in vetro 150107
Vetro 200102
 
TESSILE Imballaggi in materia  tessile 150109
Abbigliamento 200110
Prodotti tessili 200111
 
TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* 080318
 
INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307
 
 VERNICI, INCHIOSTRI,  ADESIVI E RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 200128
 
DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130
 
ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203
 
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani  indifferenziati 200301

Rimangono esclusi i  rifiuti  derivanti  da  attivita’  agricole  e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.))

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((Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono rifiuti  di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2 Cinematografi e teatri.
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5 Stabilimenti balneari.
6 Esposizioni, autosaloni.
7 Alberghi con ristorante.
8 Alberghi senza ristorante.
9 Case di cura e riposo.
10 Ospedali.
11 Uffici, agenzie, studi professionali.
12 Banche ed istituti di credito.
13 Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16 Banchi di mercato beni durevoli.
17 Attivita’ artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere, estetista.  
18 Attivita’  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico, fabbro, elettricista.
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20 Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22 Mense, birrerie, hamburgerie.
23 Bar, caffe’, pasticceria.
24 Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi, generi alimentari.
25 Plurilicenze alimentari e/o miste.
26 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27 Ipermercati di generi misti.
28 Banchi di mercato generi alimentari.
29 Discoteche, night club.

 Rimangono  escluse  le  attivita’  agricole  e  connesse   di   cui all’articolo 2135 del codice civile.

Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a cui sono analoghe.))

(137))

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AGGIORNAMENTO (137)

  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l’art. 6, comma 5) che “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio  di gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento operativo delle attivita’ alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli

allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8  presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021″.

D.Lgs. 116_2020 – Recepimento delle Direttive Europee sui rifiuti e sugli imballaggi.

D.Lgs. 116_2020 – Recepimento delle Direttive Europee sui rifiuti e sugli imballaggi.

Con il Decreto vengono modificate e introdotte nuove definizioni.

In particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies

Le implicazioni di tali modifiche, in relazione alle imprese di raccolta e trasporto di rifiuti,  possono essere riassunte come segue:

– i rifiuti sopra riportati (Allegato L-quater) dal 01 gennaio 2021 (salvo proroghe) potranno essere conferiti dalle imprese di cui sopra (Allegato L-quinquies) esclusivamente alle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 1 (Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (R.U.)).