Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento al D. Lgs 116 del 2020”
Dal 1 settembre 2021 i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotti dall’articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (es. appalti Comunali per la RSU e/o differenziata ecc.) ai sensi dell’art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e s.m.i.
Esempio 1:
Caso 1)
Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che non intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani) bensì ad un soggetto privato.
– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 4
Caso 2)
Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani).
– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 1
Esempio 2:
Trasporto di rifiuto CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).
Se affidati al servizio di raccolta comunale il trasporto deve essere effettuato con la categoria 1, se affidato a soggetti privati (imprese) per il recupero/smaltimento il trasporto deve essere effettuato con la categoria 4.
Presso la Prefettura è istituito dal 14 agosto 2013 l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”) previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, come modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016 pubblicato in G.U. il 31 gennaio 2017. L’elenco è stato nuovamente modificato con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) introdotto dalla Legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, che prevede l’inserimento di nuove attività nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”).
Nei settori “a rischio”, è stata inserita questa voce:
• servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti
Consigliamo quindi di contattare la Prefettura di competenza e procedere (se del caso) con la richiesta di iscrizione.
Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo, attivo dal giorno 08/03/2021.
Per approfondimenti si consiglia la visione del seguente video ufficiale della CCIAA:
La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.
Vi.Vi.Fir è esclusivamente un sistema alternativo di vidimazione dei FIR, non è un applicativo. I FIR vidimati con questo sistema dovranno essere compilati nelle tempistiche e con le medesime modalità dei FIR cartacei che continuano ad essere utilizzabili.
Il vantaggio è dato dal risparmio sull’acquisto dei blocchetti e dalla possibilità di evitare di recarsi fisicamente in CCIAA per la vidimazione.
Global Consulting sas_Verifiche Albo Gestori Ambientali
Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020
Sul sito dell’Albo Gestori Ambientali è’ stato pubblicata la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.
Viene chiarito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
——————————-
((Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).
Frazione
Descrizione
EER
RIFIUTI ORGANICI
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200108
Rifiuti biodegradabili
200201
Rifiuti dei mercati
200302
CARTA E CARTONE
Imballaggi in carta e cartone
150101
Carta e cartone
200101
PLASTICA
Imballaggi in plastica
150102
Plastica
200139
LEGNO
Imballaggi in legno
150103
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*
200138
METALLO
Imballaggi metallici
150104
Metallo
200140
IMBALLAGGI COMPOSITI
Imballaggi materiali compositi
150105
MULTIMATERIALE
Imballaggi in materiali misti
150106
VETRO
Imballaggi in vetro
150107
Vetro
200102
TESSILE
Imballaggi in materia tessile
150109
Abbigliamento
200110
Prodotti tessili
200111
TONER
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
080318
INGOMBRANTI
Rifiuti ingombranti
200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200128
DETERGENTI
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
200130
ALTRI RIFIUTI
Altri rifiuti non biodegradabili
200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
Rifiuti urbani indifferenziati
200301
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attivita’ agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.))
————————–
((Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2
Cinematografi e teatri.
3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16
Banchi di mercato beni durevoli.
17
Attivita’ artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18
Attivita’ artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20
Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
21
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22
Mense, birrerie, hamburgerie.
23
Bar, caffe’, pasticceria.
24
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25
Plurilicenze alimentari e/o miste.
26
Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27
Ipermercati di generi misti.
28
Banchi di mercato generi alimentari.
29
Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attivita’ agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.))
(137))
—————
AGGIORNAMENTO (137)
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l’art. 6, comma 5) che “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attivita’ alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021″.
D.Lgs. 116_2020 – Recepimento delle Direttive Europee sui rifiuti e sugli imballaggi.
Con il Decreto vengono modificate e introdotte nuove definizioni.
In particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani: 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies
Le implicazioni di tali modifiche, in relazione alle imprese di raccolta e trasporto di rifiuti, possono essere riassunte come segue:
– i rifiuti sopra riportati (Allegato L-quater) dal 01 gennaio 2021 (salvo proroghe) potranno essere conferiti dalle imprese di cui sopra (Allegato L-quinquies) esclusivamente alle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 1 (Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (R.U.)).
Il nostro sito web fa uso di cookie. Di seguito potrai trovare maggiori informazioni in merito ai cookie, a come vengono utilizzati nel nostro sito e a quali procedure di controllo adottiamo. Cookie settingsAccetto
Informativa sulla privacy e sui cookie
Panoramica sulla privacy
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come si utilizza questo sito Web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla tua esperienza di navigazione. Cookie-policy
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento del sito Web e viene utilizzato specificamente per raccogliere dati personali dell'utente tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell'utente prima di eseguire questi cookie sul tuo sito Web.