Albo Nazionale Gestori Ambientali – Delibera n. 14 del 21/12/21

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Albo Nazionale Gestori Ambientali – Delibera n. 14 del 21/12/21

Con delibera n. 14 del 21/12/21, l’ Albo Nazionale Gestori Ambientali  ha definito il modello unico e i contenuti del Formulario di trasporto per i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie di qualsiasi tipologia – Il nuovo formulario entrerà in vigore a partire dal 30 aprile 2022.

La vidimazione virtuale del formulario  sarà possibile tramite apposita applicazione digitale resa disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali. Una volta ottenuta la vidimazione il FIR  dovrà essere stampato e compilato in duplice copia.

Al seguente indirizzo è disponibile una videoguida su “Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’art. 230 c. 5 del D.Lgs. 152/2006” (rifiuti da manutenzione fognaria) – Delibera n. 14 del 21 dicembre 2021.

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Albo Gestori Ambientali – Chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo

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Albo Gestori Ambientali – Circolare n. 13 del 21 dicembre 2021  ” Chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo. “

In ordine alle diverse richieste pervenute al Comitato nazionale sulla validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo dell’Albo e sulla corretta data da inserire all’interno del F.I.R., l’Albo Gestori Ambientali  ha fornito i seguenti chiarimenti.

1) Provvedimenti di iscrizione e rinnovo dell’Albo.
Il Comitato nazionale rimanda al contenuto della delibera n.1 del 10 febbraio 2016 e della successiva delibera n.2 del 24 giugno 2020, con le quali il Comitato nazionale ha già avuto modo di disciplinare la validità dei provvedimenti stessi.

2) Corretta data da inserire all’interno del F.I.R.
Viene chiarito che la data da riportare all’interno del F.I.R. deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione.
Qualora il provvedimento di rinnovo, venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

Albo Gestori Ambientali – Chiarimenti iscrizione nella sottocategoria D7.

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Albo Gestori Ambientali – Circolare n. 11 del 22 novembre 2021  ” Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua – Chiarimenti “

Con la Circolare n. 11 del 22 novembre 2021 l’Albo Gestori Ambientali ha ritenuto di chiarire che, l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all’Albo in quanto attività preliminare alla raccolta.
Analogamente in tutti i casi in cui l’attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all’art. 183, comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D.Lgs 152/2006 non si configura un’attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell’ iscrizione all’Albo.
Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi: la prima di pulizia, con l’uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua, e la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all’ Albo nella pertinente sottocategoria D7.
Nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l’iscrizione all’Albo nella pertinente Categoria 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento al D. Lgs 116 del 2020”

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Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento al D. Lgs 116 del 2020”

Dal 1 settembre 2021 i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, introdotti dall’articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (es. appalti Comunali per la RSU e/o differenziata ecc.) ai sensi dell’art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e s.m.i.

Esempio 1:

Caso 1)

Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che  non intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani) bensì ad un soggetto privato.

– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 4

Caso 2)

Produttore/Detentore di uno dei rifiuti sotto elencati che intende affidarli al servizio pubblico (rifiuti urbani).

– iscrizione all’Albo Gestori Ambientali necessaria per il trasporto: Cat. 1

Esempio 2:

Trasporto di rifiuto CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti).

Se affidati al servizio di raccolta comunale il trasporto deve essere effettuato con  la categoria 1, se affidato a soggetti privati (imprese) per il recupero/smaltimento il trasporto deve essere effettuato con la categoria 4.

ViViFir: Formulario Vidimato Elettronicamente

ViViFir: Formulario Vidimato Elettronicamente

Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo, attivo dal giorno 08/03/2021.

Per approfondimenti si consiglia la visione del seguente video ufficiale della CCIAA:

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM&feature=youtu.be

Il servizio Vivifir è disponibile al seguente link:

https://vivifir.ecocamere.it/riservata/scrivania

Per ogni dubbio sono presenti una serie di FAQ al seguente indirizzo:

https://vivifir.ecocamere.it/pubblica/faq

La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.

Vi.Vi.Fir è esclusivamente un sistema alternativo di vidimazione dei FIR, non è un applicativo. I FIR vidimati con questo sistema dovranno essere compilati nelle tempistiche e con le medesime modalità dei FIR cartacei che continuano ad essere utilizzabili.

Il vantaggio è dato dal risparmio sull’acquisto dei blocchetti e dalla possibilità di evitare di recarsi fisicamente in CCIAA per la vidimazione.