Albo Gestori Ambientali – Carrozzerie mobili.

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Albo Gestori Ambientali – Carrozzerie mobili.

Lo scorso 2 febbraio 2021 è entrata in vigore la Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 3/2020 che dispone delle modifiche sostanziali sulle modalità di presentazione delle istanze di veicoli dotati di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili, veicoli definiti “veicoli scarrabili”, in quanto dovranno essere indicate le caratteristiche delle carrozzerie mobili distinte in (Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili, Compattatori, Pianali) e i relativi codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti ad esse associati.

Pertanto dal 3 di febbraio 2021 ogni nuovo inserimento di veicoli così tipizzati dovrà essere eseguito secondo le modalità della citata Deliberazione.

Si ricorda inoltre che dal 3 febbraio le attestazioni dei veicoli dovranno essere redatte secondo l’allegato A della relativa Deliberazione

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/097-Del3_24.06.2020.pdf

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei “veicoli scarrabili” già autorizzati , lo stesso dovrà essere effettuato entro il 31/12/2021 “in occasione di variazioni dell’iscrizione” (Art 4 “periodo transitorio”).

Ciò significa che l’aggiornamento potrà avvenire secondo le modalità più gradite all’impresa (con una o più istanze di modifica durante il 2021) purchè presentate entro il 30 novembre 2021 per consentire alla Sezione regionale di rilasciare i provvedimenti aggiornati entro il 31/12/2021.

Ricordo infine che le istanze di rinnovo dell’autorizzazione non consentono alcuna modifica e comunque l’eventuale scadenza delle categorie relative all’autorizzazione al trasporto di rifiuti prima del 30/11/2021 non comportano alcun obbligo di aggiornamento dei veicoli scarrabili

 

Delibera Albo Gestori Ambientali n. 4 del 22 dicembre 2020

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Albo Gestori Ambientali – Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020

Sul sito dell’Albo Gestori Ambientali è’ stato pubblicata la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020.

Viene chiarito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

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((Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui  all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione Descrizione EER
RIFIUTI ORGANICI     Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti biodegradabili 200201
Rifiuti dei mercati 200302
 
CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101
  Carta e cartone 200101
PLASTICA Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139
 
LEGNO Imballaggi in legno 150103
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138
 
METALLO Imballaggi metallici 150104
Metallo 200140
 
IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105
 
MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106
 
VETRO Imballaggi in vetro 150107
Vetro 200102
 
TESSILE Imballaggi in materia  tessile 150109
Abbigliamento 200110
Prodotti tessili 200111
 
TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* 080318
 
INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307
 
 VERNICI, INCHIOSTRI,  ADESIVI E RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 200128
 
DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130
 
ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203
 
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani  indifferenziati 200301

Rimangono esclusi i  rifiuti  derivanti  da  attivita’  agricole  e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.))

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((Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono rifiuti  di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2 Cinematografi e teatri.
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5 Stabilimenti balneari.
6 Esposizioni, autosaloni.
7 Alberghi con ristorante.
8 Alberghi senza ristorante.
9 Case di cura e riposo.
10 Ospedali.
11 Uffici, agenzie, studi professionali.
12 Banche ed istituti di credito.
13 Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16 Banchi di mercato beni durevoli.
17 Attivita’ artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere, estetista.  
18 Attivita’  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico, fabbro, elettricista.
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20 Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22 Mense, birrerie, hamburgerie.
23 Bar, caffe’, pasticceria.
24 Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi, generi alimentari.
25 Plurilicenze alimentari e/o miste.
26 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27 Ipermercati di generi misti.
28 Banchi di mercato generi alimentari.
29 Discoteche, night club.

 Rimangono  escluse  le  attivita’  agricole  e  connesse   di   cui all’articolo 2135 del codice civile.

Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a cui sono analoghe.))

(137))

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AGGIORNAMENTO (137)

  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l’art. 6, comma 5) che “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio  di gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento operativo delle attivita’ alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli

allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8  presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021″.

Albo Gestori Ambientali – Rinnovo iscrizioni categoria 2 bis

Albo Gestori Ambientali – Rinnovo iscrizioni categoria 2 bis

Si ricorda a tutte le imprese iscritte in cat. 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale.

Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.
Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu “Pratiche Telematiche” della vostra area riservata su questo sito web.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).
Prima dell’invio della domanda di rinnovo, si invita l’impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Verifiche per Responsabili Tecnici – Si riprende.

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Albo Gestori Ambientali – Verifiche per Responsabili Tecnici – Si riprende.

Sul sito dell’Albo Gestori Ambientali è’ stato pubblicato il calendario con le SEDI E DATE delle nuove VERIFICHE PER RESPONSABILI TECNICI (Artt. 12 e 13 DM 120/2014), che si svolgeranno da settembre a dicembre 2020. Cliccare qui per scaricare il calendario.

Le sedute di esame rinviate nel periodo dell’emergenza COVID-19 con iscrizioni già chiuse, saranno recuperate nei mesi di luglio e settembre 2020. I candidati già iscritti saranno contattati dalle Sezioni regionali almeno 20 giorni prima della seduta.verifiche

ISPRA – Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – CoVID-19

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ISPRA – Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – CoVID-19 (Covid19)

L’Istituto Superiore di Sanita, con nota Prot n. 8293 del 12 marzo 2020, ha fornito le linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti – CoVID-19 (Covid19), per la raccolta dei rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al Covid-19, in isolamento domiciliare, e dalla popolazione in generale.

Tale nota considera le seguenti due fattispecie:

1) rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positlvi al tampone in isolamento 0 in quarantena obbligatoria;

2) rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento 0 in quarantena

obbligatoria.

Diverse Regioni hanno gia emanato disposizioni finalizzate a recepire quanto contenuto nella nota dell’ISS, fornendo indicazioni applicative per iI conferimento e Ie operazioni di raccolta e per la successiva gestione presso gli impianti di trattamento.