Nuovi diritti annuali 2014

Diritti Annuali – Art. 24 – Decreto 3 giugno 2014, n. 120

Di seguito sono disponbili gli importi del Diritto annuale d´iscrizione per l´Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Iscrizioni ai sensi dell’ art. 212 comma 8 D.LGS. 152/2006 (trasporto dei propri rifuti, trasporto conto proprio)

  • importo euro 50,00

Diritti annuali di Iscrizione per raccolta e trasporto dei RAEE (rifiuti RAEE)

  • importo euro 50,00

Diritti annuali di Iscrizioni “ordinarie”

Categoria 1
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettera a)

Classe Popolazione servita Importi
a Superiore o uguale a 500.000 abitanti Euro 1.800,00
b Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti Euro 1.300,00
c Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitant Euro 1.000,00
d Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti Euro

750,00

e Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti Euro

350,00

f Inferiore a 5.000 abitanti Euro

150,00


Categoria 4, 5, 6, 7

Classe   Importi

a

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate

Euro 1.800,00

b

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

Euro 1.300,00

c

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

Euro 1.000,00

d

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

Euro 750,00

e

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

Euro 350,00

f

quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

Euro 150,00

Categorie 9 – 10
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere i), l)

Classe Lavoratori cantierabili Importi
a Oltre Euro 9.000.000,00 Euro 3.100,00
b Fino a Euro 9.000.000,00 Euro 2.050,00
c Fino a Euro 2.500.000,00 Euro 1.300,00
d Fino a Euro 1.000.000,00 Euro 650,00
e Fino a Euro 200.000,00 Euro 300,00

Vecchi diritti annuali

Di seguito sono disponibili gli importi del Diritto annuale d´iscrizione per l´Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Iscrizioni ai sensi dell’ art. 212 comma 8 D.LGS. 152/2006 (trasporto dei propri rifuti, trasporto conto proprio)

  • importo euro 50,00

Diritti annuali di Iscrizione per raccolta e trasporto dei RAEE (rifiuti RAEE)

  • importo euro 50,00

Diritti annuali di Iscrizioni “ordinarie”

Categoria 1 (rifiuti urbani)
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettera a)

Classe Popolazione servita Importi
a Superiore o uguale a 500.000 abitanti Euro 1.807,60
b Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti Euro 1.291,14
c Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitant Euro 1.032,91
d Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti Euro 774,69
e Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti Euro 361,52
f Inferiore a 5.000 abitanti Euro 154,94

Categorie 4 – 5 – 8 Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h)

Classe Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
a Superiore o uguale a 200.000 tonnellate Euro 1.807,60
b Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate Euro 1.291,14
c Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate Euro 1.032,91
d Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate Euro 774,69
e Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate Euro 361,52
f Inferiore a 3.000 tonnellate Euro 154,94

Categorie 9 – 10
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere i), l)

Classe Lavoratori cantierabili Importi
a Oltre lire quindici miliardi (euro 7.746.853,49) Euro 3.098,74
b Fino a lire quindici miliardi (euro 7.746.853,49) Euro 2.065,83
c Fino a lire tre miliardi (euro 1.549.370,70) Euro 1.291,14
d Fino a lire ottocento milioni (euro 413.165,52) Euro 671,39
e Fino a Euro 51.645,69 Euro 309,87

Nuove categorie 2014

Elenco delle categorie Albo ai sensi dell’art. 8 – DECRETO 3 giugno 2014, n. 120


Categoria 1

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

A. superiore o uguale a 500.000 abitanti
B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. inferiore a 5.000 abitanti


Categoria 2 – Abrogata

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell´articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo – ABROGATA.


Categoria 2bis

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri  rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;


Categoria 3 – Abrogata

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell´articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo – ABROGATA.


Categoria 3bis

Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;


Categoria 4

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate


Categoria 5

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate


Categoria 6

Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;


Categoria 7

Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;


Categoria 8

Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate


Categoria 9

Bonifica di siti.

A. oltre € 9.000.000,00
B. fino a € 9.000.000,00
C. fino a € 2.500.000,00
D. fino a € 1000.000,00
E. fino a € 20.000,00


Categoria 10

Bonifica di beni contenenti amianto.

A. oltre € 9.000.000,00
B. fino a € 9.000.000,00
C. fino a € 2.500.000,00
D. fino a € 1000.000,00
E. fino a € 20.000,00


Categoria 10 A

Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Categoria 10 B

Bonifica dei beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d´attrito, materiali isolanti (pannelli, coppole, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.


Fermo restando quanto previsto all’articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie  4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie  2bis e 3bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l’applicazione della presente disposizione.

Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1. 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.

Vecchie categorie Albo

ALBO GESTORI AMBIENTALI

Elenco delle categorie Albo ai sensi dell´art. 8 del D.M. 28.04.1998 n. 406


Categoria 1

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati.

A. superiore o uguale a 500.000 abitanti
B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. inferiore a 5.000 abitanti


Categoria 2 – Abrogata

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell´articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo – ABROGATA.


Categoria 3 – Abrogata

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell´articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo – ABROGATA.


Categoria 4

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.

A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate


Categoria 5

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.

A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate


Categoria 8

Intermediazione e commercio di rifiuti.

A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate


Categoria 9

Bonifica di siti.

A. oltre € 7.746.853,49
B. fino a € 7.746.853,49
C. fino a € 1.549.370,70
D. fino a € 413.165,52
E. fino a € 51.645,69


Categoria 10

Bonifica i siti e beni contenenti amianto.

A. oltre € 7.746.853,49
B. fino a € 7.746.853,49
C. fino a € 1.549.370,70
D. fino a € 413.165,52
E. fino a € 51.645,69


Categoria 10 A

Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Categoria 10 B

Bonifica dei beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d´attrito, materiali isolanti (pannelli, coppole, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.


Categoria “212, c. 8”

Trasporto dei propri rifiuti: iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D. Lgs 152/2006

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.


Iscrizione in modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

– Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
– Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE.
– Installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE incaricati dai produttori di tali apparecchiature.


Iscrizioni per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano

Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano.

Diritti annuali Albo Gestori Ambientali

Global Consulting sas_I diritti annuali dell’Albo gestori Ambientali

Diritti annuali Albo Gestori Ambientali

Ricordiamo che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali il 4 maggio 2018 ha pubblicato la Circolare n. 144 recante “Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione”.

A causa della difficoltà da parte dell’’Albo di notificare a molte imprese i provvedimenti di sospensione o cancellazione, con la Delibera si è stabilito che trascorsa la data del 30 aprile, termine per il pagamento dei diritti annuali, le Sezioni Regionali provvederanno a deliberare i provvedimenti di sospensione entro il 20 maggio, con decorrenza prevista alla data del 15 giugno.

Il problema ha origine dalla cattiva gestione delle PEC da parte di molte imprese. Alcune infatti risultano prive di indirizzi PEC validi e funzionanti. Quindi se un’impresa non provvederà al pagamento dei diritti annuali entro la data del 30 aprile, le Sezioni entro il 20 maggio provvederanno a deliberare il provvedimento di sospensione, con decorrenza prevista alla data del 15 giugno.

Gli stessi termini saranno applicati anche per le cancellazioni, caso che si verifica quando l’impresa risulti inadempiente per oltre 12 mesi.

I provvedimenti verranno  sempre notificati tramite PEC.

Se non sarà possibile notificare via PEC i Provvedimenti di sospensione o cancellazione, entro il 1° giugno le Sezioni regionali provvederanno a pubblicare sul sito web dell’Albo l’elenco delle imprese sospese o cancellate.