Elenco delle categorie Albo ai sensi dell’art. 8 – DECRETO 3 giugno 2014, n. 120
Categoria 1
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
A. superiore o uguale a 500.000 abitanti
B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. inferiore a 5.000 abitanti
Categoria 2 – Abrogata
Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell´articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo – ABROGATA.
Categoria 2bis
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 3 – Abrogata
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell´articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo – ABROGATA.
Categoria 3bis
Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
Categoria 4
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 5
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 6
Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Categoria 7
Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
Categoria 8
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categoria 9
Bonifica di siti.
A. oltre € 9.000.000,00
B. fino a € 9.000.000,00
C. fino a € 2.500.000,00
D. fino a € 1000.000,00
E. fino a € 20.000,00
Categoria 10
Bonifica di beni contenenti amianto.
A. oltre € 9.000.000,00
B. fino a € 9.000.000,00
C. fino a € 2.500.000,00
D. fino a € 1000.000,00
E. fino a € 20.000,00
Categoria 10 A
Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10 B
Bonifica dei beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d´attrito, materiali isolanti (pannelli, coppole, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis e 3bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l’applicazione della presente disposizione.
Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1. 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.