Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003 dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119

Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003 dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119

In data 12 settembre è stato pubblicato  il D.Lgs. 119/2020  recante “Attuazione dell’articolo 1 della Direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”.

Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 27 settembre e introduce alcune modifiche al D.Lgs. 209/03.

Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003:

Art. 5 c. 5

Convenzione con il Produttore di autoveicoli in caso di consegna del veicolo da parte del detentore alla concessionaria o succursale della casa che provvederà alla radiazione al PRA.

Art. 5 c. 8

30  gg di tempo per la radiazione al PRA

Art. 5 c. 10

Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato

sull’apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso (in attesa di apposito Decreto)

Art. 6 c. 2 l. a)

Effettuare entro dieci giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA

Art. 6 c. 1 l. e-bis)

Eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e) , consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

Art. 7 c. 2 bis

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti

Albo Gestori Ambientali – Rinnovo iscrizioni categoria 2 bis

Albo Gestori Ambientali – Rinnovo iscrizioni categoria 2 bis

Si ricorda a tutte le imprese iscritte in cat. 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale.

Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.
Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu “Pratiche Telematiche” della vostra area riservata su questo sito web.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).
Prima dell’invio della domanda di rinnovo, si invita l’impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Verifiche ed esito degli esami del Responsabile Tecnico

Global Consulting sas_Verifiche Albo Gestori Ambientali

Facciamo il punto sulle verifiche ed esito degli esami del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.

Mi occupo di ambiente da quasi 30 anni e ho avuto la fortuna (se così si può dire) di seguire l’iter e l’evoluzione della maggior parte delle norme in materia ambientale, a partire dal DPR 915/82 fino ad oggi.

Riporto a seguire una tabella che desidero commentare.

Sezione Iscitti Promossi % Catt.e 1-4-5 Cat. 8 Cat. 9 Cat. 10
Venezia 140 31 22,14 22 1 7 1
Napoli 253 18 7,11 11 3 1 3
Cagliari 83 7 8,43 2 3 2
Milano 149 33 22,15 15 12 2 4
Palermo 95 5 5,26 2  – 1 2
Roma 94 19 21,21 12 4 2  1
Torino 59 10 16,95 7 2 1
Catanzaro 76 10 13,16 4 1 3 2
Milano 110 29 26,36 9 10 6 4
Genova 47 17 36,17 13 2  – 2
Firenze 88 11 12,5 9 1 1  –
Potenza 91 17 18,68 10 2 3 2
Palermo 102 15 14,71 9 3 1 2
Roma 100 27 27,00 14 5 6 2
Ancona 57 13 22,81 9 2 1 1
Cagliari 75 15 20,00 8 3 2 2
L’Aquila 70 13 18,57 6 3 3 1
Torino 92 31 33,70 18 6 7
Bolzano 25 7 28,00 6  – 1
Venezia 82 17 20,73 10 4 2 1
Bologna 108 27 25 17 4 1 4
Catanzaro 117 23 19,66 17 1 3 1
Bari 129 17 13,18 13 1 1 2
Perugia 51 7 13,7 5 2  –
Napoli 188 31 16,5 14 8 5 4
Trieste 39 9 23,1 4 3 1 1
Aosta 36 5 13,9 1 2 2
Trento 52 15 28,8 8 2 1 4
Milano 118 26 22 12 8 5 1
Palerno 91 17 18,7 10 2 4 1
Cagliari 56 10 17,9 5 2 1 2
Roma 110 28 25,5 17 7 3 1
Napoli 140 23 16,4 11 5 1 6
Milano 111 30 27 15 4 4 7
Campobasso 63 14 22,2 10 1 2 1
Genova 54 13 24,1 8 3 2
Bolzano 37 12 32,4 7 1 2 2
Bologna 99 18 18,2 10 4 3 1
Torino 44 15 34,1 10 1 3 1
Bari 214 37 17,3 22 7 3 5
Milano 122 29 23,8 10 9 6 4
Venezia 100 23 23 8 8 3 4
Firenze 159 30 18,9 17 8 5
Napoli 167 42 25,1 22 6 5 9
Milano 108 33 30,6 13 13 1 6
Firenze 97 36 37,1 17 11 2 6
Torino 60 14 23,3 11 2 1
Venezia 76 30 39,5 17 8 3 2
Roma 94 17 20,2 10 3 3 1
Bari 106 23 21,7 8 7 2 6
Bologna 58 12 20,7 7 4
Trieste 21 2 9,52 1 1

Tale elenco contiene la sede, il numero di partecipanti e l’esito degli esami, suddivisi per specialità, che derivano dalla formulazione delle verifiche previste e introdotte dall’art. 13 comma 1 del D.M. 120/2014 e art.2 della Delibera del Comitato Nazionale Albo n.6/2017 e che hanno come finalità l’ottenimento della qualifica di Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.

Cercherò ove possibile di porre l’attenzione su alcuni punti.

Il primo dato che salta subito all’occhio è la percentuale degli iscritti alle verifiche che hanno superato gli esami .. direi molto bassa. Mi impressionano alcuni dati tra cui spicca quello di Palermo che non raggiunge il 6%. E’ difficile stabilire con precisione come interpretare la distribuzione di tali risultati in quanto non è dato sapere ufficialmente, a livello geografico, da dove provengano gli iscritti nelle diverse sessioni che si svolgono a livello regionale. Da fonti certe ho saputo che il comportamento delle Commissioni d’esame è esemplare e che i controlli durante lo svolgimento delle verifiche sono molto efficaci e questo è sicuramente un bene.

La selezione è fortissima, ci può stare, però non mi pare verosimile che 80% delle persone che partecipano alle verifiche siano tutte ignoranti (in materia) . Con una certa evidenza è probabile che saranno necessari strada facendo degli aggiustamenti sulle materie proposte (alcuni già intervenuti), magari tentando di centrare meglio i temi dei quiz d’esame in modo che siano maggiormente attinenti alle reali conoscenze che deve dimostrare di avere il Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali.

Per come è attualmente strutturata l’architettura della verifica, basata su una serie di quiz il cui contenuto spazia su temi estremamente vasti, è molto difficile superare il test frequentando soltanto corsi generici improntati su tematiche ambientali (anche se questo è sempre e indubbiamente utile a rendere più profonde le proprie conoscenze).

Ai nostri Clienti diamo quindi delle indicazioni di massima su come provare ad affrontare la verifica e cerchiamo di sottolineare che occorre sicuramente una profonda applicazione.

Personalmente ho voluto sostenere e ho superato una delle prove d’esame. In questo modo ho potuto verificare la difficoltà della verifica (che è reale).

Premetto che, al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, avevo incarichi per diverse categorie… e classi,  egoisticamente avrei potuto attendere ma ero curioso di mettermi alla prova. Ora sono certo che inevitabilmente qualcosa dovrà essere perfezionato.

Poniamo molta attenzione a questo tema perchè non si tratta di un gioco bensì di opportunità (o meno) di lavoro. Non credo che ci saranno stravolgimenti dell’attuale sistema di verifica da qui ai prossimi mesi. Occorre quindi tenere a mente alcuni contesti che mi accingo a elencare e che consentono alle imprese di comprendere le principali  criticità di questo sistema, alcune di queste potrebbero obbligare a dovere affrontare con urgenza le nuove verifiche:

– imprese che prevedono di implementare i quantitativi di rifiuti gestiti nell’anno (il Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali che oggi possiede i requisiti per una determinata classe, “F” ad esempio, non è detto che li possa dimostrare anche per una “E” ecc.) ;

– cambio di Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali “in corsa” (le cause possono essere diverse);

– imprese iscritte all’Albo con classi alte (classi “A” e “B” ma anche “C”). Esse sono molto a rischio (attenzione perchè se non si sono fatte le opportune considerazioni per tempo, non sarà facile reperire sul “mercato” consulenti esterni in possesso di tali requisiti);

– occorre valutare bene se sia opportuno affiancare, con le nuove modalità, il Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali al momento incaricato  (l’acquisizione di esperienza diventa fondamentale).

Si aprono certamente degli strani scenari , ho la sensazione che non tutte le imprese ne abbino ancora percepito la portata e quali saranno le reali ricadute.

Savona, 25 marzo 2020

Angelo Rapetto

COVID19_Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Decreto Cura Italia

Decreto Cura Italia – CoVid 19

Prime implicazioni dell’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cd.   “Decreto Cura Italia”)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si segnala in particolare:
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) …
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Art. 103, comma 2 – IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI:
LE AUTORIZZAZIONI IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO ED IL 15 APRILE CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ SINO AL 15 GIUGNO.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) …
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Art. 113 comma 1 lettera d – IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI:
LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO È PROROGATA AL 30 GIUGNO 2020

Il Comitato nazionale dell’Albo sta predisponendo norme attuative specifiche delle quali verrà data tempestivamente comunicazione sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it

All’art. 113 è riportata la proroga, al 30/06/2020,
– del (MUD);
– della comunicazione annuale pile e accumulatori immessi sul mercato e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli
– della comunicazione al Centro di Coordinamento RAEE
– del versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

Diritti annuali Albo Gestori Ambientali

Global Consulting sas_I diritti annuali dell’Albo gestori Ambientali

Diritti annuali Albo Gestori Ambientali

Ricordiamo che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali il 4 maggio 2018 ha pubblicato la Circolare n. 144 recante “Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione”.

A causa della difficoltà da parte dell’’Albo di notificare a molte imprese i provvedimenti di sospensione o cancellazione, con la Delibera si è stabilito che trascorsa la data del 30 aprile, termine per il pagamento dei diritti annuali, le Sezioni Regionali provvederanno a deliberare i provvedimenti di sospensione entro il 20 maggio, con decorrenza prevista alla data del 15 giugno.

Il problema ha origine dalla cattiva gestione delle PEC da parte di molte imprese. Alcune infatti risultano prive di indirizzi PEC validi e funzionanti. Quindi se un’impresa non provvederà al pagamento dei diritti annuali entro la data del 30 aprile, le Sezioni entro il 20 maggio provvederanno a deliberare il provvedimento di sospensione, con decorrenza prevista alla data del 15 giugno.

Gli stessi termini saranno applicati anche per le cancellazioni, caso che si verifica quando l’impresa risulti inadempiente per oltre 12 mesi.

I provvedimenti verranno  sempre notificati tramite PEC.

Se non sarà possibile notificare via PEC i Provvedimenti di sospensione o cancellazione, entro il 1° giugno le Sezioni regionali provvederanno a pubblicare sul sito web dell’Albo l’elenco delle imprese sospese o cancellate.