Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003 dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119
In data 12 settembre è stato pubblicato il D.Lgs. 119/2020 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”.
Il decreto entrerà in vigore dal prossimo 27 settembre e introduce alcune modifiche al D.Lgs. 209/03.
Modifiche apportate al D.Lgs. 209/2003:
Art. 5 c. 5
Convenzione con il Produttore di autoveicoli in caso di consegna del veicolo da parte del detentore alla concessionaria o succursale della casa che provvederà alla radiazione al PRA.
Art. 5 c. 8
30 gg di tempo per la radiazione al PRA
Art. 5 c. 10
Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato
sull’apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso (in attesa di apposito Decreto)
Art. 6 c. 2 l. a)
Effettuare entro dieci giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA
Art. 6 c. 1 l. e-bis)
Eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e) , consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.
Art. 7 c. 2 bis
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti
Albo Gestori Ambientali – Rinnovo iscrizioni categoria 2 bis
Si ricorda a tutte le imprese iscritte in cat. 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale.
Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.
Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu “Pratiche Telematiche” della vostra area riservata su questo sito web.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).
Prima dell’invio della domanda di rinnovo, si invita l’impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Global Consulting sas_Verifiche Albo Gestori Ambientali
Facciamo il punto sulle verifiche ed esito degli esami del Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.
Mi occupo di ambiente da quasi 30 anni e ho avuto la fortuna (se così si può dire) di seguire l’iter e l’evoluzione della maggior parte delle norme in materia ambientale, a partire dal DPR 915/82 fino ad oggi.
Riporto a seguire una tabella che desidero commentare.
Sezione
Iscitti
Promossi
%
Catt.e 1-4-5
Cat. 8
Cat. 9
Cat. 10
Venezia
140
31
22,14
22
1
7
1
Napoli
253
18
7,11
11
3
1
3
Cagliari
83
7
8,43
2
–
3
2
Milano
149
33
22,15
15
12
2
4
Palermo
95
5
5,26
2
–
1
2
Roma
94
19
21,21
12
4
2
1
Torino
59
10
16,95
7
–
2
1
Catanzaro
76
10
13,16
4
1
3
2
Milano
110
29
26,36
9
10
6
4
Genova
47
17
36,17
13
2
–
2
Firenze
88
11
12,5
9
1
1
–
Potenza
91
17
18,68
10
2
3
2
Palermo
102
15
14,71
9
3
1
2
Roma
100
27
27,00
14
5
6
2
Ancona
57
13
22,81
9
2
1
1
Cagliari
75
15
20,00
8
3
2
2
L’Aquila
70
13
18,57
6
3
3
1
Torino
92
31
33,70
18
6
–
7
Bolzano
25
7
28,00
6
–
1
–
Venezia
82
17
20,73
10
4
2
1
Bologna
108
27
25
17
4
1
4
Catanzaro
117
23
19,66
17
1
3
1
Bari
129
17
13,18
13
1
1
2
Perugia
51
7
13,7
5
2
–
–
Napoli
188
31
16,5
14
8
5
4
Trieste
39
9
23,1
4
3
1
1
Aosta
36
5
13,9
1
2
2
–
Trento
52
15
28,8
8
2
1
4
Milano
118
26
22
12
8
5
1
Palerno
91
17
18,7
10
2
4
1
Cagliari
56
10
17,9
5
2
1
2
Roma
110
28
25,5
17
7
3
1
Napoli
140
23
16,4
11
5
1
6
Milano
111
30
27
15
4
4
7
Campobasso
63
14
22,2
10
1
2
1
Genova
54
13
24,1
8
3
–
2
Bolzano
37
12
32,4
7
1
2
2
Bologna
99
18
18,2
10
4
3
1
Torino
44
15
34,1
10
1
3
1
Bari
214
37
17,3
22
7
3
5
Milano
122
29
23,8
10
9
6
4
Venezia
100
23
23
8
8
3
4
Firenze
159
30
18,9
17
8
5
–
Napoli
167
42
25,1
22
6
5
9
Milano
108
33
30,6
13
13
1
6
Firenze
97
36
37,1
17
11
2
6
Torino
60
14
23,3
11
2
1
–
Venezia
76
30
39,5
17
8
3
2
Roma
94
17
20,2
10
3
3
1
Bari
106
23
21,7
8
7
2
6
Bologna
58
12
20,7
7
4
Trieste
21
2
9,52
1
1
Tale elenco contiene la sede, il numero di partecipanti e l’esito degli esami, suddivisi per specialità, che derivano dalla formulazione delle verifiche previste e introdotte dall’art. 13 comma 1 del D.M. 120/2014 e art.2 della Delibera del Comitato Nazionale Albo n.6/2017 e che hanno come finalità l’ottenimento della qualifica di Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.
Cercherò ove possibile di porre l’attenzione su alcuni punti.
Il primo dato che salta subito all’occhio è la percentuale degli iscritti alle verifiche che hanno superato gli esami .. direi molto bassa. Mi impressionano alcuni dati tra cui spicca quello di Palermo che non raggiunge il 6%. E’ difficile stabilire con precisione come interpretare la distribuzione di tali risultati in quanto non è dato sapere ufficialmente, a livello geografico, da dove provengano gli iscritti nelle diverse sessioni che si svolgono a livello regionale. Da fonti certe ho saputo che il comportamento delle Commissioni d’esame è esemplare e che i controlli durante lo svolgimento delle verifiche sono molto efficaci e questo è sicuramente un bene.
La selezione è fortissima, ci può stare, però non mi pare verosimile che 80% delle persone che partecipano alle verifiche siano tutte ignoranti (in materia) . Con una certa evidenza è probabile che saranno necessari strada facendo degli aggiustamenti sulle materie proposte (alcuni già intervenuti), magari tentando di centrare meglio i temi dei quiz d’esame in modo che siano maggiormente attinenti alle reali conoscenze che deve dimostrare di avere il Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali.
Per come è attualmente strutturata l’architettura della verifica, basata su una serie di quiz il cui contenuto spazia su temi estremamente vasti, è molto difficile superare il test frequentando soltanto corsi generici improntati su tematiche ambientali (anche se questo è sempre e indubbiamente utile a rendere più profonde le proprie conoscenze).
Ai nostri Clienti diamo quindi delle indicazioni di massima su come provare ad affrontare la verifica e cerchiamo di sottolineare che occorre sicuramente una profonda applicazione.
Personalmente ho voluto sostenere e ho superato una delle prove d’esame. In questo modo ho potuto verificare la difficoltà della verifica (che è reale).
Premetto che, al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, avevo incarichi per diverse categorie… e classi, egoisticamente avrei potuto attendere ma ero curioso di mettermi alla prova. Ora sono certo che inevitabilmente qualcosa dovrà essere perfezionato.
Poniamo molta attenzione a questo tema perchè non si tratta di un gioco bensì di opportunità (o meno) di lavoro. Non credo che ci saranno stravolgimenti dell’attuale sistema di verifica da qui ai prossimi mesi. Occorre quindi tenere a mente alcuni contesti che mi accingo a elencare e che consentono alle imprese di comprendere le principali criticità di questo sistema, alcune di queste potrebbero obbligare a dovere affrontare con urgenza le nuove verifiche:
– imprese che prevedono di implementare i quantitativi di rifiuti gestiti nell’anno (il Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali che oggi possiede i requisiti per una determinata classe, “F” ad esempio, non è detto che li possa dimostrare anche per una “E” ecc.) ;
– cambio di Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali “in corsa” (le cause possono essere diverse);
– imprese iscritte all’Albo con classi alte (classi “A” e “B” ma anche “C”). Esse sono molto a rischio (attenzione perchè se non si sono fatte le opportune considerazioni per tempo, non sarà facile reperire sul “mercato” consulenti esterni in possesso di tali requisiti);
– occorre valutare bene se sia opportuno affiancare, con le nuove modalità, il Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali al momento incaricato (l’acquisizione di esperienza diventa fondamentale).
Si aprono certamente degli strani scenari , ho la sensazione che non tutte le imprese ne abbino ancora percepito la portata e quali saranno le reali ricadute.
Prime implicazioni dell’entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cd. “Decreto Cura Italia”)
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si segnala in particolare: Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) …
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Art. 103, comma 2 – IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI:
LE AUTORIZZAZIONI IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO ED IL 15 APRILE CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ SINO AL 15 GIUGNO.
Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) …
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Art. 113 comma 1 lettera d – IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI:
LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO È PROROGATA AL 30 GIUGNO 2020
Il Comitato nazionale dell’Albo sta predisponendo norme attuative specifiche delle quali verrà data tempestivamente comunicazione sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it
All’art. 113 è riportata la proroga, al 30/06/2020,
– del (MUD);
– della comunicazione annuale pile e accumulatori immessi sul mercato e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli
– della comunicazione al Centro di Coordinamento RAEE
– del versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
Global Consulting sas_I diritti annuali dell’Albo gestori Ambientali
Diritti annuali Albo Gestori Ambientali
Ricordiamo che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali il 4 maggio 2018 ha pubblicato la Circolare n. 144 recante “Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione”.
A causa della difficoltà da parte dell’’Albo di notificare a molte imprese i provvedimenti di sospensione o cancellazione, con la Delibera si è stabilito che trascorsa la data del 30 aprile, termine per il pagamento dei diritti annuali, le Sezioni Regionali provvederanno a deliberare i provvedimenti di sospensione entro il 20 maggio, con decorrenza prevista alla data del 15 giugno.
Il problema ha origine dalla cattiva gestione delle PEC da parte di molte imprese. Alcune infatti risultano prive di indirizzi PEC validi e funzionanti. Quindi se un’impresa non provvederà al pagamento dei diritti annuali entro la data del 30 aprile, le Sezioni entro il 20 maggio provvederanno a deliberare il provvedimento di sospensione, con decorrenza prevista alla data del 15 giugno.
Gli stessi termini saranno applicati anche per le cancellazioni, caso che si verifica quando l’impresa risulti inadempiente per oltre 12 mesi.
I provvedimenti verranno sempre notificati tramite PEC.
Se non sarà possibile notificare via PEC i Provvedimenti di sospensione o cancellazione, entro il 1° giugno le Sezioni regionali provvederanno a pubblicare sul sito web dell’Albo l’elenco delle imprese sospese o cancellate.
Il nostro sito web fa uso di cookie. Di seguito potrai trovare maggiori informazioni in merito ai cookie, a come vengono utilizzati nel nostro sito e a quali procedure di controllo adottiamo. Cookie settingsAccetto
Informativa sulla privacy e sui cookie
Panoramica sulla privacy
Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come si utilizza questo sito Web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla tua esperienza di navigazione. Cookie-policy
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento del sito Web e viene utilizzato specificamente per raccogliere dati personali dell'utente tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell'utente prima di eseguire questi cookie sul tuo sito Web.