Tabelle garanzie

Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è condizione necessaria la presentazione di idonea garanzia finanziaria per ciascuna delle attività relativa alle seguenti categorie:

Catt.e 1 (rifiuti pericolosi) – 5 – 8 – 9 – 10

La garanzia finanziaria deve essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.
La durata di tale garanzia è di cinque anni – pari alla durata dell’iscrizione – più due anni di cauzione.

Alleghiamo gli importi da garantire con la fidejussione suddivisi per Categoria e per Classe.

CATEGORIA 1 – CATEGORIA 5

 

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Importo

 

Classe A

Quantità annua complessivamente trattata superiore           o uguale a 200.000 tonnellate

€ 5.164.568,99

Classe B

Quantità annua complessivamente trattata superiore  o  uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

€ 1.549.370,70

Classe C

Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

€ 516.456,90

Classe D

Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

€ 309.874,14

Classe E

Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

€ 103.291,38

Classe F

Quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

€ 51.645,69

Le Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti e che devono prestare le garanzie finanziarie per le categorie 1, 4, 5 – possono presentare garanzie ridotte del 50% qualora registrate ai sensi del regolamento CE/.761/2001 – Emas – e del 40% qualora in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 – Art. 212, comma 7 del D. Lgs. 152/06.

CATEGORIA 9 – CATEGORIA 10

 Bonifica dei siti

Cat. 9
Bonifica di siti e beni contenenti  amianto – Cat. 10

Importo
Cat. 9

Importo
Cat. 10

Classe A

Importo dei lavori di bonifica cantierabili oltre € 7.746.853,48

€ 1.000.000,00

€ 480.000,00

Classe B

Importo dei lavori di bonifica fino ad       € 7.746.853,48

€ 500.000,00

€ 240.000,00

Classe C

Importo dei lavori di bonifica fino ad        € 1.549.370,669

€ 250.000,00

€ 120.000,00

Classe D

Importo dei lavori di bonifica fino ad        € 413.165,51

€ 90.000,00

€ 60.000,00

Classe E

Importo dei lavori di bonifica fino ad       € 51.645,68 €

€ 30.000,00

€30.500,00 

per lavori di bonifica cantierabili fino a € 50.000,00

€15.000,00

per lavori di bonifica cantierabili fino a € 25.000,00

Categoria 8 . Fascia di garanzia A – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
A superiore o uguale a 200.000 t/a 3.000.000,00 €
B superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.500.000,00 €
C superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 450.000,00 €
D superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 250.000,00 €
E superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 100.000,00 €
F inferiore a 3.000 t/a 50.000,00 €

Categoria 8 . Fascia di garanzia B – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti sia pericolosi non pericolosi:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
A superiore o uguale a 200.000 t/a 5.000.000,00 €
B superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.500.000,00 €
C superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 500.000,00 €
D superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 300.000,00 €
E superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 150.000,00 €
F inferiore a 3.000 t/a 80.000,00 €

Le Imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto e che devono prestare le garanzie finanziarie possono presentare garanzie ridotte del 50% qualora registrate ai sensi del regolamento CE/.761/2001 – Emas – e del 40% qualora in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 – Art. 212, comma 7 del D. Lgs. 152/06.

Fidejussioni

Le garanzie finanziarie (Fideiussioni) sono previste solo per le iscrizioni con procedura ordinaria (Cat. 1 solo pericolosi; cat. 5; 8; 9; 10)

Prospetto FIDEJUSSIONI
CAT. 1 – DOVUTA per rifiuti spec. pericolosi /NON DOVUTA per rif. spec. non pericolosi
CAT. 2 – NON DOVUTA – Categoria Soppressa
CAT. 3 – NON DOVUTA – Categoria Soppressa
CAT. 4 – NON DOVUTA
CAT. 5 – DOVUTA
CAT. 6 – DOVUTA – Categoria Soppressa
CAT. 7 – DOVUTA – Categoria Soppressa
CAT. 8 – DOVUTA
CAT. 9 – DOVUTA
CAT. 10A – DOVUTA
CAT. 10B – DOVUTA
CAT. Conto Proprio art. 212 c. 8 – NON DOVUTA
RAEE – NON DOVUTA

FAC-SIMILE DI FIDEJUSSIONE

CATEGORIA 1 (rif. pericolosi) – Categoria 5

CATEGORIA 8

CATEGORIA 9

CATEGORIA 10

Nuovi diritti annuali 2014

Diritti Annuali – Art. 24 – Decreto 3 giugno 2014, n. 120

Di seguito sono disponbili gli importi del Diritto annuale d´iscrizione per l´Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Iscrizioni ai sensi dell’ art. 212 comma 8 D.LGS. 152/2006 (trasporto dei propri rifuti, trasporto conto proprio)

  • importo euro 50,00

Diritti annuali di Iscrizione per raccolta e trasporto dei RAEE (rifiuti RAEE)

  • importo euro 50,00

Diritti annuali di Iscrizioni “ordinarie”

Categoria 1
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettera a)

Classe Popolazione servita Importi
a Superiore o uguale a 500.000 abitanti Euro 1.800,00
b Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti Euro 1.300,00
c Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitant Euro 1.000,00
d Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti Euro

750,00

e Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti Euro

350,00

f Inferiore a 5.000 abitanti Euro

150,00


Categoria 4, 5, 6, 7

Classe   Importi

a

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate

Euro 1.800,00

b

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

Euro 1.300,00

c

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

Euro 1.000,00

d

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

Euro 750,00

e

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

Euro 350,00

f

quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

Euro 150,00

Categorie 9 – 10
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere i), l)

Classe Lavoratori cantierabili Importi
a Oltre Euro 9.000.000,00 Euro 3.100,00
b Fino a Euro 9.000.000,00 Euro 2.050,00
c Fino a Euro 2.500.000,00 Euro 1.300,00
d Fino a Euro 1.000.000,00 Euro 650,00
e Fino a Euro 200.000,00 Euro 300,00

Vecchi diritti annuali

Di seguito sono disponibili gli importi del Diritto annuale d´iscrizione per l´Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Iscrizioni ai sensi dell’ art. 212 comma 8 D.LGS. 152/2006 (trasporto dei propri rifuti, trasporto conto proprio)

  • importo euro 50,00

Diritti annuali di Iscrizione per raccolta e trasporto dei RAEE (rifiuti RAEE)

  • importo euro 50,00

Diritti annuali di Iscrizioni “ordinarie”

Categoria 1 (rifiuti urbani)
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettera a)

Classe Popolazione servita Importi
a Superiore o uguale a 500.000 abitanti Euro 1.807,60
b Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti Euro 1.291,14
c Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitant Euro 1.032,91
d Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti Euro 774,69
e Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti Euro 361,52
f Inferiore a 5.000 abitanti Euro 154,94

Categorie 4 – 5 – 8 Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h)

Classe Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
a Superiore o uguale a 200.000 tonnellate Euro 1.807,60
b Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate Euro 1.291,14
c Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate Euro 1.032,91
d Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate Euro 774,69
e Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate Euro 361,52
f Inferiore a 3.000 tonnellate Euro 154,94

Categorie 9 – 10
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere i), l)

Classe Lavoratori cantierabili Importi
a Oltre lire quindici miliardi (euro 7.746.853,49) Euro 3.098,74
b Fino a lire quindici miliardi (euro 7.746.853,49) Euro 2.065,83
c Fino a lire tre miliardi (euro 1.549.370,70) Euro 1.291,14
d Fino a lire ottocento milioni (euro 413.165,52) Euro 671,39
e Fino a Euro 51.645,69 Euro 309,87

Nuove categorie 2014

Elenco delle categorie Albo ai sensi dell’art. 8 – DECRETO 3 giugno 2014, n. 120


Categoria 1

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

A. superiore o uguale a 500.000 abitanti
B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. inferiore a 5.000 abitanti


Categoria 2 – Abrogata

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell´articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo – ABROGATA.


Categoria 2bis

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri  rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;


Categoria 3 – Abrogata

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell´articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo – ABROGATA.


Categoria 3bis

Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;


Categoria 4

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate


Categoria 5

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate


Categoria 6

Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;


Categoria 7

Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;


Categoria 8

Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate


Categoria 9

Bonifica di siti.

A. oltre € 9.000.000,00
B. fino a € 9.000.000,00
C. fino a € 2.500.000,00
D. fino a € 1000.000,00
E. fino a € 20.000,00


Categoria 10

Bonifica di beni contenenti amianto.

A. oltre € 9.000.000,00
B. fino a € 9.000.000,00
C. fino a € 2.500.000,00
D. fino a € 1000.000,00
E. fino a € 20.000,00


Categoria 10 A

Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Categoria 10 B

Bonifica dei beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d´attrito, materiali isolanti (pannelli, coppole, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.


Fermo restando quanto previsto all’articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie  4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie  2bis e 3bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l’applicazione della presente disposizione.

Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1. 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.