Bonifica di siti – Albo Gestori Ambientali – Categoria 9
La categoria 9 – bonifica di siti è operativa dal 17 settembre 2005, a seguito della pubblicazione del D.M. Ambiente 5.7.2005 inerente alle relative garanzie finanziarie da versare a favore dello Stato.
Le imprese interessate, da tale data, per poter svolgere l’attività devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con la deliberazione del 12.12.2001 sono stati stabiliti i criteri e i requisiti per l’iscrizione, integrati con la deliberazione del 11.5.2005
Sono soggette all´iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono attività “previste e disciplinate dall´art.17 del D. Lgs. 22/97 e dal D.M. 25.10.1999 n. 471” ( circolare n. 1650 del 28.10.2005)
L´obbligo di iscrizione sussiste anche per attività parziali facenti parte di un intervento di bonifica, con esclusione della sola progettazione.
Con la circolare n. 614 del 30.05.2006 il Comitato nazionale ha precisato che, anche alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, per l’attività di caratterizzazione non è richiesta l’iscrizione all’Albo nella categoria 9. Di conseguenza lo svolgimento dell’attività di caratterizzazione non può essere ritenuto idoneo ai fini della dimostrazione dei requisiti per l’iscrizione in categoria 9 previsti dalla deliberazione n. 5 del 12.12.2001 e s.m.i.
La categoria è suddivisa in classi in funzione dell’importo complessivo dei lavori di bonifica cantierabili.
Per l’iscrizione alla classe A della Categoria 9 (quando l’importo dei lavori di bonifica supera cioè i 9.000.000 di euro) l’impresa deve dimostrare di avere già eseguito interventi di bonifica secondo i criteri stabiliti dalla Delibera n.1/2013. Tali interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni che precedono la data di domanda d’iscrizione oppure nei migliori cinque anni dell’ultimo decennio. L’esecuzione degli stessi deve essere documentata con certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.
L’iscrizione/rinnovo nella Categoria 9 è subordinata alla presentazione della garanzia finanziaria.
Importi relativi alla Categoria 9
Gli importi di garanzia finanziaria per l’attività di bonifica dei siti, divisi per classi, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 05 luglio 2005:
CLASSI | Importi |
A | 1.000.000,00 € |
B | 500.000,00 € |
C | 250.000,00 € |
D | 90.000,00 € |
E | 30.000,00 € |
Riduzione degli importi
È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:
- per le imprese con registrazione EMAS (regolamento CE n. 1221/2009): 30%
Classi di iscrizione
Le classi della Categoria 9 sono suddivise in funzione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili:
CLASSI | Importo dei lavori di bonifica cantierabili |
A | oltre 9.000.000 € |
B | fino a 9.000.000 € |
C | fino a 2.500.000 € |
D | fino a 1.000.000 € |
E | fino a 200.000 € |