Categoria 4 bis

Metalli ferrosi e non ferrosi – Albo Gestori Ambientali – Categoria 4 bis

Nella sottocategoria 4bis, operativa dal 15 giugno 2018, si devono iscrivere:

– le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art.1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

I criteri e i requisiti per l’iscrizione sono stati stabiliti dal Comitato nazionale con la Delibera n. 2 del 24/4/2018.

L’iscrizione nella sottocategoria 4bis non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti.

Requisiti e condizioni per l’iscrizione

Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4bis devono:

a) essere iscritte al registo delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10)

b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), del D.M. 120/2014 (requisiti soggettivi)

c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate

Le tipologie di rifiuti che le imprese possono trasportare con la sottocategoria 4bis è previsto all’art. 3 della delibera n. 2 del 24/4/2018.

si tratta dei codici 02.01.10, 12.01.01, 12.01.03, 12.01.21, 12.01.99 (descritti come “rifiuti ferrosi e non ferrosi”), 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.11, 20.01.40 e 20.03.07.

Il quantitativo annuo di rifiuti che le imprese possono raccogliere e trasportare non deve essere superiore a 400 tonnellate.

Durata dell’iscrizione

L’iscrizione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione.

L’iscrizione nella sottocategoria 4bis consente alle imprese l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti. L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti: l’impresa che richiederà l’iscrizione nella categoria 4bis non potrà essere iscritta contemporaneamente in un’altra categoria del trasporto, né ordinaria, né semplificata. È possibile, invece, la contestuale iscrizione in una categoria che non riguardi il trasporto (8,9, 10).

Per poter essere iscritti nella sottocategoria 4 bis le imprese debbono:

  • essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del D.M. 120/2014;
  • dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione pari a euro 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014.

La Sezione regionale o provinciale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da parte delle imprese iscritte delibera l’iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.