Categoria 2 bis

Albo Gestori Ambientali – Categoria 2 bis

Nella categoria 2bis (ex art. 212 c. 8 Dlgs. 152/06 – trasporto dei propri rifiuti) si devono iscrivere:

i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti

i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 Kg o 30 litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.

Per produttore iniziale si intende l’impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto inorigine e non l’impresa che ha prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi (circolare n. 2059 del 19/12/08 del Comitato Nazionale).
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa.
Fino all’emissione del provvedimento di iscrizione le imprese non sono autorizzate al trasporto dei rifiuti.