Categoria 10

Albo Gestori Ambientali – Categoria 10

La categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto è diventata operativa il 14.4.2004, a seguito della pubblicazione del D.M. Ambiente 5.2.2004 inerente alle relative garanzie finanziarie da versare a favore dello Stato.

I requisiti e i criteri per l’iscrizione sono stati stabiliti con la delibera n. 1 del 30.3.2004 del Comitato Nazionale.
Con la delibera n. 2 del 30.3.2004 sono stati approvati lo schema di domanda di iscrizione e il relativo foglio notizie.

Il Comitato Nazionale, con la delibera n. 1 del 30.3.2004, ha ripartito le attività della categoria 10 in due “sottocategorie” 10A e 10B in relazione al diverso grado di pericolosità per ambiente e salute dell’uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto e alla diversa complessità dei relativi interventi di bonifica.
In particolare:

10A – attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (si tratta per lo più del cemento amianto, meglio conosciuto come Eternit, es. le lastre di coperture dei tetti, tubature dell’acquedotto)

10B – attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

L’iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla sottocategoria 10A.

La categoria 10 è suddivisa in classi in funzione dell’importo complessivo dei lavori di bonifica cantierabili.