Categoria 2 ter

Albo Gestori Ambientali – Sottocategoria 2 ter

L’iscrizione nella sottocategoria 2 ter consente alle associazioni di volontariato ed enti religiosi di svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. L’articolo 5 comma 2 del D.M. richiamato definisce che per raccolta e trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi cento tonnellate annue complessive.

Per poter essere iscritti nella sottocategoria 2 ter le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono attestare il possesso dei requisiti cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del D.M. 120/2014.

I rifiuti che possono essere raccolti e trasportati per non più di quattro giornate all’interno dell’anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate sono identificati dai codici 15.01.04, 20.01.40 e 20.03.07 (limitatamente ai rifiuti in metallo). Di tali rifiuti urbani non pericolosi devono risultare proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi.

Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi in tale sottocategoria presentano una comunicazione di alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione pari a euro 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014.

La Sezione regionale o provinciale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da parte delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi e delibera l’iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.

Successivamente all’iscrizione le associazioni di volontariato e gli enti religiosi presentano alla Sezione regionale o provinciale competente, la domanda di variazione dell’iscrizione riguardante la dotazione dei veicoli dei quali attestano sotto la propria responsabilità l’idoneità al trasporto dei rifiuti, dando prova dell’intesa con i Comuni territorialmente competenti. I veicoli oggetto di variazione devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso (in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose). La Sezione regionale o provinciale, rilascia ricevuta di accettazione della domanda di variazione e della dichiarazione dell’atto di notorietà.

I veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell’iscrizione dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso con decorrenza dalla data di accettazione dell’atto notorio per tutta la durata dell’evento e, al solo fine del conferimento dei rifiuti all’impianto, per il giorno immediatamente successivo. Gli stessi veicoli sono contestualmente esclusi dalla disponibilità dell’impresa cedente qualora iscritta all’Albo. Alla scadenza del periodo di disponibilità così definito, il veicolo viene cancellato dall’iscrizione dell’associazione di volontariato o dell’ente religioso e rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente qualora iscritta all’Albo.